Regolamento nomine

Premessa

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, disciplina le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti del Consiglio di indirizzo, ivi compresi quelli relativi alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Viene reso pubblico sul sito internet della Fondazione e trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti del Consiglio di indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie.

 

Art. 1 – Requisiti di professionalità

Come richiesto dall’art. 13 dello Statuto, i componenti del Consiglio di indirizzo devono essere individuati con l’esclusiva finalità di favorire il buon funzionamento della Fondazione, il perseguimento degli scopi statutari, la rappresentatività degli interessi connessi ai settori d’intervento della Fondazione, tra persone che:
– abbiano acquisito conoscenze specialistiche nei settori di intervento della Fondazione, ovvero in settori funzionali o utili per il funzionamento e la vita della stessa, attestate dalla avvenuta iscrizione in albi professionali, dallo svolgimento di attività imprenditoriale o accademica, di insegnamento superiore, di funzioni dirigenziali o direttive in enti pubblici o privati per almeno un biennio;
– ovvero abbiano acquisito significativa e comprovata esperienza e conoscenza del territorio, tale da conferire particolare autorevolezza e garantire l’adeguatezza ai compiti da svolgere, nei settori rilevanti di intervento della Fondazione.

 

Art. 2 – Ineleggibilità

Non può essere eletto, designato o nominato membro del Consiglio di indirizzo, Presidente della Fondazione, Vice Presidente della Fondazione, membro del Comitato di gestione, membro del Collegio sindacale, e se eletto, designato o nominato decade:

  1. chi non è cittadino italiano;
  2. chi non è in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 13 dello Statuto;
  3. chi ha ricoperto la carica di organo della Fondazione o è stato membro di un organo della Fondazione per due mandati consecutivi non cessati nel triennio anteriore alla nomina, designazione o elezione. Ai sensi del presente punto i mandati consecutivi si computano indipendentemente dall’organo, mentre non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale;
  4. chi ricopre o abbia ricoperto nei 12  mesi anteriori alla nomina, designazione o elezione la carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; di assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, di presidente della Regione, di presidente della provincia, di sindaco, di presidente e di componente del consiglio circoscrizionale, di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, di presidente e di componente degli organi delle comunità montane, e comunque coloro che ricoprono una carica istituzionale di natura politica;
  5. il candidato ad incarichi politici elettivi presso le istituzioni pubbliche di cui sopra alla lettera d);
  6. chi svolge o ha svolto negli ultimi 12 mesi funzioni di amministrazione, controllo e direzione nella Società bancaria conferitaria, nelle sue controllate o partecipate;
  7. il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti il Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale;
  8. chi ha svolto, per i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedura di amministrazione straordinaria a meno che non siano decorsi tre anni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti senza che siano intervenute altre cause di ineleggibilità;
  9. chi all’atto della nomina si trova in una delle situazioni di sospensione dalla carica di cui all’articolo 15 dello Statuto;
  10. chi è componente il Comitato dei Garanti di cui all’articolo 9 del presente Regolamento.

Sono ineleggibili per difetto dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4, lett. g) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153:

  1. l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  2. coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  3. coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per reato non colposo;
  4. coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste al precedente comma lettera c), salvo il caso di estinzione del reato;
  5. coloro che sono stati condannati al risarcimento danni alla Fondazione per dolo o colpa grave;
  6. coloro che si trovano in conflitto d’interessi concreto, attuale e personale con particolare riferimento a situazioni di contenzioso pendente;
  7. coloro che sono stati dichiarati decaduti e non sia ancora decorso un quinquennio dalla data di dichiarazione.

 

Art. 3 – Incompatibilità e decadenza

È incompatibile la carica di componente il Consiglio di indirizzo per chi si trovi in una delle seguenti situazioni:

1. dipendenti non docenti dello Stato e degli enti parastatali ad eccezione dei Vicepresidi, che ove assumano temporaneamente le funzioni di Preside si autosospendono dalla carica con comunicazione al Presidente, compresi coloro che svolgono funzioni di amministrazione e controllo o rappresentano all’esterno gli enti designanti;
2. dipendenti dell’amministrazione cui compete la vigilanza sulla Fondazione;
3. coloro che rivestono la carica di amministratore, lo stato di dipendente non docente ad eccezione dei vicepresidi, che ove assumano temporaneamente le funzioni di Preside si autosospendono dalla carica con comunicazione al Presidente, e soggetti non docenti in rapporto di collaborazione non occasionale, anche a tempo determinato, dell’ente designante, nonché di società, consorzi e organismi da questi controllati compresi coloro che svolgono funzioni di amministrazione e controllo o rappresentano all’esterno gli enti designanti;
4. coloro che ricoprono cariche o funzioni in altre Fondazioni di origine bancaria;
5. coloro che ricoprono la carica di amministratore delle organizzazioni con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
6. coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
7. coloro che svolgono funzioni di controllo nell’ente designante nonché coloro che detengono con l’ente rapporti di collaborazione occasionale diversi da quelli professionali specifici;
8. coloro che in qualsiasi momento perdono i requisiti di previsti dallo statuto.

I casi di incompatibilità sopra riportati sono riferibili anche ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché al Segretario. La carica di componente il Consiglio di indirizzo è incompatibile con quella di componente il Comitato di gestione, ad eccezione delle cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di indirizzo. Sono inoltre incompatibili fra loro le cariche di componente il Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale. La funzione di Segretario è altresì incompatibile con la carica di componente di qualunque organo della Fondazione.

In caso di incompatibilità, la mancata rimozione della causa entro trenta giorni dal suo verificarsi determina la decadenza.

Il consigliere, il componente il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale che senza giustificato motivo non intervenga per due volte consecutive alle riunioni del rispettivo organo decade dalla carica.

La decadenza opera immediatamente con dichiarazione dell’organo di appartenenza.

 

Art. 4 – Criteri per la designazione dei componenti del Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo può individuare gli ambiti entro i quali i candidati indicati dai soggetti designanti di cui all’articolo 9 dello Statuto devono aver maturato i requisiti statutari.

 

Art. 5 – Procedura di designazione da parte di Enti territoriali, Università, Istituti scolastici e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena

Agli enti nominanti di cui all’articolo 9, comma 3, lettere dalla a) alla f) dello Statuto, si applicano le disposizioni del presente articolo.
Sessanta giorni prima del termine ultimo per l’approvazione del bilancio del quarto esercizio dall’insediamento del Consiglio di indirizzo, il Presidente richiede agli enti di cui all’articolo 9, comma 3, lettere da a) a f), dello Statuto, la designazione dei candidati, da far pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza.
L’ente che ha designato il consigliere che il Consiglio di indirizzo ha eletto Presidente, il cui mandato non sia scaduto in virtù dello sfasamento temporale fra il mandato del Consiglio di indirizzo e quello del Presidente, procede alla designazione di un membro in meno rispetto a quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto. Parimenti procede l’ente che ha designato il consigliere che il Consiglio di indirizzo ha eletto Vice Presidente.
Ogni candidato deve essere, all’atto della candidatura, idoneo a rivestire la carica di consigliere ai sensi degli articoli 1, 2, 3 del presente Regolamento. Per ognuno di essi deve essere presentata una scheda che ne illustri, oltre ai dati personali rilevanti, gli studi e i titoli conseguiti, le esperienze professionali, le cariche ricoperte e gli incarichi svolti, le opere compiute, le esperienze di gestione di patrimoni, le competenze e specialità acquisite nei settori di attività della Fondazione nonché la autocertificazione attestante il difetto di cause di ineleggibilità.
Qualora uno o più enti competenti ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lettere dalla a) alla f) dello Statuto, non provvedano alla designazione entro i termini stabiliti dal comma 2 del presente articolo, ovvero entro i successivi dieci giorni dal ricevimento di apposito invito inviato dal Presidente, la proposta di nomina è demandata ad un Comitato dei Garanti, di cui all’articolo 9 del presente Regolamento che provvederà entro cinque giorni dalla richiesta fattane dal Presidente.

 

Art. 6 – Procedura di designazione da parte della società civile ex articolo 9, comma 3, lettera g) dello Statuto

Sei mesi prima del termine di scadenza del Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione indice un bando per la designazione, da parte della Comunità del territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro dei due membri del Consiglio di indirizzo.
Il bando deve contenere:

– l’indicazione dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza ed esperienza che i candidati dovranno avere per poter contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione;

– l’invito a presentare candidature alla carica di membri del Consiglio di indirizzo della Fondazione rivolto a soggetti che hanno sede nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro:

  1. ad associazioni, riconosciute e non, e persone giuridiche private, iscritte nel registro unico nazionale terzo settore, operanti nei settori rilevanti ed ammessi ai sensi dell’articolo 4, comma 4, dello Statuto;
  2. a comitati di cittadini appositamente costituiti, partecipati da un numero di cittadini residenti negli stessi Comuni non inferiore a cinquanta. Sono escluse le organizzazioni sindacali e le associazioni di emanazione di partiti politici o formazioni politiche;

– le modalità ed il termine della presentazione delle candidature nella sede della Fondazione col contenuto dei profili dei candidati.

Il bando deve essere pubblicato, anche per estratto, su due quotidiani locali e nel sito internet della Fondazione.
Le candidature presentate fuori termine o in modo difforme da quello definito nel bando, quelle presentate da formazioni non aventi i requisiti indicati nel bando si considerano non presentate.
Il Comitato di gestione esamina le candidature presentate, ammette quelle dei candidati muniti dei requisiti prescritti ed esclude con deliberazione motivata quelle prive degli stessi requisiti. Detta deliberazione del Comitato di gestione deve essere resa nota ai proponenti, negli indirizzi dagli stessi indicati.

La nomina dei componenti avverrà per estrazione. Scrutatori saranno il Presidente del Collegio Sindacale ed il Segretario. Il Presidente, terminata l’estrazione, proclama il nome dei due membri designati e ne dà notizia agli organi della Fondazione.
Ogni candidato deve essere, all’atto della candidatura, idoneo a rivestire la carica di consigliere ai sensi degli articoli 1, 2, 3 del presente Regolamento.

Qualora per qualsiasi motivo non pervengano candidature, l’incombenza è demandata al Comitato dei Garanti, di cui all’articolo 9 del presente Regolamento, che provvederà entro cinque giorni dalla richiesta fattane dal Presidente.

Qualora venga designato consigliere colui che il Consiglio di indirizzo ha eletto Presidente, il cui mandato non sia scaduto in virtù dello sfasamento temporale fra il mandato fra il Consiglio di indirizzo e quello del Presidente, la Comunità del territorio procede alla designazione di un membro in meno rispetto a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera g) dello Statuto. Parimenti se è stato designato il consigliere che il Consiglio di indirizzo ha eletto Vice Presidente.

Art. 7 – Attività istruttoria

La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario.

 

Art. 8 – Procedura di nomina

Il Consiglio di indirizzo in carica, nella seduta in cui approva il bilancio del quarto esercizio dal suo insediamento, dopo tale incombente, procede alla nomina dei nuovi consiglieri.
A tal fine, procede alla verifica dei requisiti dei consiglieri designati e selezionati ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 3, dell’articolo 9 dello Statuto, nonché dei due membri scelti per cooptazione di cui alla lettera h) con il rispetto dei seguenti vincoli:

  1. personalità di chiara e indiscussa fama che per professionalità, competenza ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione;
  2. residenza, di almeno un membro, nel territorio di riferimento da almeno 3 anni;
  3. con il fine di assicurare la presenza del genere meno rappresentato;
  4. con il fine della salvaguardia dell’equilibrio delle diverse competenze e sensibilità che si vogliono presenti in Consiglio di indirizzo.

Ogni candidato deve essere, all’atto della candidatura, idoneo a rivestire la carica di consigliere ai sensi degli articoli 1, 2, 3 del presente Regolamento. Non possono rivestire la carica di consigliere coloro che non abbiano sottoscritto dichiarazione di impegno d’onore a non candidarsi per incarichi politici presso le istituzioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d) dello Statuto nell’anno successivo alla cessazione della carica. La deliberazione di nomina deve riportare il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Qualora nella elezione dopo due votazioni non sia raggiunta la maggioranza qualificata occorrente, si procede ad altra votazione in base alla quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto la metà più uno dei voti degli intervenuti.
Qualora anche in questa non si raggiunga il quorum, si procede ad una quarta votazione nella quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di questi il candidato più anziano.
Qualora il Consiglio di indirizzo all’atto della nomina accerti in alcuno dei candidati la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 11 dello Statuto, il Presidente richiede senza indugio all’ente designante interessato una nuova designazione da far pervenire entro cinque giorni dalla data della richiesta. Qualora l’ente non proceda entro il termine indicato, la proposta di nomina è demandata ad un Comitato dei Garanti, di cui all’articolo 9 del presente Regolamento, che provvederà entro cinque giorni dalla richiesta fattane dal Presidente.
Completata la nomina il Consiglio di indirizzo uscente fissa la data di insediamento del nuovo Consiglio di indirizzo dando mandato al Presidente per la convocazione.
Qualora venga cooptato consigliere colui che il Consiglio di indirizzo ha eletto Presidente, il cui mandato non sia scaduto in virtù dello sfasamento temporale fra il mandato del Consiglio di indirizzo e quello del Presidente, la cooptazione viene effettuata per un consigliere in meno rispetto a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, lettera h) dello Statuto. Parimenti se è stato cooptato il consigliere che il Consiglio di indirizzo ha eletto Vice Presidente.
I nominativi delle persone nominate, corredati da curriculum, sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

 

Art. 9  – Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da persone di chiara e indiscussa fama, è formato da tre membri nominati dal Consiglio di indirizzo entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello del rinnovo delle cariche.
I componenti devono essere cittadini italiani di cui almeno due residenti nel territorio di riferimento che non si trovino in una delle situazioni previste dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, ad eccezione di quanto indicato all’articolo 2, comma 1, lettera c).
Il Consiglio di indirizzo può nominare quali componenti del Comitato dei Garanti coloro che abbiano ricoperto, in qualunque tempo, il mandato di Presidente, Vice Presidente nonché di Presidente del Collegio sindacale della Fondazione, che non si trovino in una delle situazioni previste dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, ad eccezione di quanto indicato all’articolo 2, comma 1, lettera c).

 

Art. 10 – Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento viene reso pubblico sul sito internet della Fondazione.