Statuto

In vigore dal 10 gennaio 2023.

 

Art. 1 | Denominazione e origine

La Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, denominata anche Fondazione di Vignola, è persona giuridica privata senza fine di lucro. Essa fu istituita come Cassa di Risparmio di Vignola con regio decreto 4 agosto 1872 ed è regolata, per quanto non previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dalle disposizioni del codice civile e dal presente Statuto.

Art. 2 | Sede e durata

La Fondazione ha sede legale in Vignola, Piazza dei Contrari 4, ed ha durata illimitata.

Art. 3 | Ambito territoriale

La Fondazione persegue nell’ambito delle finalità definite dal successivo articolo 4, la promozione della comunità del territorio dell’Unione Terre di Castelli, incentrando preminentemente la propria azione nel territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, nei quali ha la propria radice storica.
Il territorio dei detti quattro Comuni costituisce la comunità territoriale di riferimento della Fondazione.
La Fondazione collabora con le altre Fondazioni di origine bancaria che hanno sede nella provincia di Modena in settori che non hanno una immediata valenza territoriale e per la realizzazione di progetti la cui dimensione territoriale si estende al territorio di tutta la provincia.
In situazioni di particolare eccezionalità la Fondazione può adottare iniziative ed interventi di rilevante valore umanitario e sociale, in speciale modo nell’ambito di azioni e finalità condivise da altre fondazioni o associazioni di fondazioni, anche al di fuori del predetto ambito territoriale.

Art. 4 | Fini e settori di attività

Scopo primario della Fondazione è la promozione e la tutela del patrimonio culturale, materiale e immateriale, della comunità di riferimento così come definita dal precedente articolo 3 del presente statuto, da accrescere e trasmettere a beneficio delle nuove generazioni. La Fondazione riconosce alla Rocca di Vignola un valore particolarmente qualificante di detto patrimonio e destina pertanto alla sua conservazione e valorizzazione adeguate risorse.
Al perseguimento dello scopo primario la Fondazione destina la parte prevalente delle risorse disponibili.
Scopo della Fondazione è, inoltre, la promozione della comunità di riferimento in tutti i settori ammessi individuati tra quelli previsti all’articolo 1 comma 1 lettera c) bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche.
Nel rispetto dei vincoli dettati dai precedenti periodi la Fondazione sceglie un massimo di cinque settori rilevanti nell’ambito dei settori ammessi. La scelta viene effettuata con delibera del Consiglio di indirizzo, ogni tre anni. Della scelta viene data comunicazione all’Autorità di vigilanza.
La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo tra essi le risorse con criteri di equilibrio e congruità al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei criteri di distribuzione del reddito previsti dall’articolo 8 del d.lgs. 153/99.
La restante parte delle risorse destinate agli scopi istituzionali potrà essere destinata agli altri settori ammessi dalla legge.

Art. 5 | Modalità di realizzazione degli scopi e criteri di intervento

La Fondazione persegue i propri fini statutari attraverso la definizione di obiettivi di elevata valenza sociale e di programmi, anche pluriennali, coerenti con indirizzi strategici predeterminati.
Essa opera nell’ambito del territorio di riferimento alla soluzione di bisogni della collettività non soddisfatti dall’azione delle istituzioni e collabora con soggetti pubblici e privati dello stesso territorio al fine di qualificarne e valorizzarne l’azione tesa a rispondere a rilevanti esigenze della società civile.
La Fondazione persegue gli scopi istituzionali sulla base di proposte specifiche sia proprie che di terzi, verificandone la congruità degli obiettivi e promuovendone il raggiungimento col provvedere all’attività erogativa necessaria.
La Fondazione opera secondo criteri di efficienza ed economicità. Nell’ambito dei propri fini può aderire a progetti comuni e cooperare con altri soggetti pubblici e privati aventi analoghe finalità.
La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e di statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini, operando nel rispetto di principi di economicità della gestione. In particolare, può esercitare imprese con contabilità separata e può detenere partecipazioni di controllo in enti e società strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti scelti fra quelli di cui all’art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sia in Italia che all’estero.
L’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni immobili dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo del bilancio con i fondi per l’attività d’istituto, attraverso l’iscrizione di un importo equivalente alla voce “Altri fondi”, e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.
La Fondazione valuta e sceglie l’assegnazione dei fondi da erogare e gli interventi di cui all’articolo 4 sulla base di modalità e criteri stabiliti dal presente statuto e dal Regolamento per le modalità di intervento nei settori rilevanti, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte, la tutela degli interessi contemplati dallo statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.
La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 | Destinazione del reddito

Il reddito annualmente destinato in conformità al disposto dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può essere accantonato, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla stessa norma e dalle disposizioni dell’Autorità di vigilanza, a riserve non patrimoniali costituite da:

– fondi per finanziamento di progetti pluriennali;

– fondo facoltativo per la stabilizzazione delle risorse annualmente disponibili destinato ad equilibrare nel tempo le erogazioni e l’attività, conservando il valore del patrimonio, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell’effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto, e sottoposti alla valutazione dell’Autorità di vigilanza.

La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi ed ai dipendenti, con esclusione delle spese, dei compensi e delle medaglie legittimamente riconosciute a norma di legge e di statuto.

Art. 7 | Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dal fondo di dotazione originario e dalle riserve accantonate, è vincolato al perseguimento degli scopi di cui all’art. 4.
Esso si incrementa per:

a) apporti alla riserva obbligatoria di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

b) accantonamenti a fondi di riserva facoltativi destinati ad incremento del patrimonio la cui determinazione sia stata autorizzata dall’Autorità di vigilanza;

c) liberalità e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

L’impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, assicurando nondimeno un collegamento funzionale con lo sviluppo del territorio, richiede, tra l’altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l’asset allocation.

La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

a) ottimizzazione della combinazione fra redditività e rischio di portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento. La Fondazione verifica regolarmente l’adeguatezza e l‘efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale.

Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell’esposizione più rilevante dell’attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell’arco di sei mesi.

Nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto.  Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all’indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l’esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per centro della consistenza patrimoniale.

La Fondazione potrà acquisire o detenere partecipazioni non di controllo in società diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.

La Fondazione trasmette all’Autorità di vigilanza gli accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui possa derivare l’attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Tali comunicazioni sono effettuate senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla conclusione dell’accordo o dalla sua modifica.

La Fondazione può investire una quota non superiore al quindici per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali purché produttivi di adeguata redditività; la Fondazione può altresì investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono un’adeguata redditività a condizione che si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 8 | Organi

Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio di indirizzo;

– il Presidente;

– il Vice Presidente;

– il Comitato di gestione;

– il Collegio sindacale.

Art. 9 | Consiglio d’indirizzo

Le scelte strategiche e l’indirizzo generale dell’attività e della gestione della Fondazione nell’ambito territoriale definito dall’articolo 3 e secondo gli scopi definiti dall’articolo 4 competono al Consiglio d’indirizzo composto dal Presidente e Vice Presidente della Fondazione e da undici membri.

Il Consiglio d’indirizzo dura in carica quattro anni dalla data di insediamento e scade alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio dal suo insediamento.

I consiglieri vengono nominati dal Consiglio di indirizzo in carica come segue:

a) due membri designati dal Comune di Vignola, nel rispetto della parità di genere, di cui almeno uno fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;

b) un membro designato dal Comune di Spilamberto fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;

c) un membro designato dai Comuni di Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;

d) tre membri designati dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, distintamente per ciascuno degli ambiti delle discipline scientifiche, economico-giuridiche ed umanistiche con la rappresentanza di entrambi i generi;

e) un membro designato dai Presidi degli Istituti di istruzione superiore del distretto di Vignola fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;

f) un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena fra le persone residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;

g) due membri designati dalla Comunità del territorio dei Comuni di Vignola, Spilamberto, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro, tra cittadini residenti da almeno tre anni, che per professionalità, competenza ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, secondo la procedura dettata dall’apposito regolamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rappresentatività del territorio, partecipazione diretta secondo criteri di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. Il procedimento di proposta delle candidature, di selezione e designazione dei membri di cui alla presente lettera g) è disciplinato secondo criteri di pubblicità, democraticità e trasparenza da apposito Regolamento delle nomine.

h) due membri scelti per cooptazione dal Consiglio di indirizzo secondo le procedure stabilite dal successivo art.10 e con il rispetto dei seguenti vincoli:

  1. nomina di personalità di chiara e indiscussa fama che per professionalità, competenza ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione;
  2. residenza, di almeno un membro, nel territorio di riferimento da almeno tre anni.
  3. con l’obbligo di ridurre al minimo la disparità di genere fra i componenti dell’organo;
  4. con il fine della salvaguardia dell’equilibrio delle diverse competenze e sensibilità che si vogliono presenti in Consiglio di indirizzo.

I componenti del Consiglio di indirizzo concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà dell’organo. Agiscono nell’esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
Gli enti designanti non hanno alcun potere di indirizzo, vigilanza e controllo sul consigliere e non possono revocarlo.
Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione.
Il mandato di chi subentra scade con quello dell’organo di cui è divenuto parte. Periodicamente ed obbligatoriamente in caso di modifica del presente articolo, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della Fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

Art. 10 | Procedura e modalità di nomina

Sessanta giorni prima del termine ultimo per l’approvazione del bilancio del quarto esercizio dall’insediamento del Consiglio di indirizzo, il Presidente richiede agli enti di cui all’articolo 9, comma 3, lettere da a) a f), del presente statuto la designazione dei candidati, da far pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza.

L’ente che ha designato il consigliere che il Consiglio di indirizzo ha eletto Presidente, il cui mandato non sia scaduto in virtù dello sfasamento temporale fra il mandato del Consiglio di indirizzo e quello del Presidente, procede alla designazione di un membro in meno rispetto a quanto previsto dal precedente art. 9. Parimenti procede l’ente che ha designato il consigliere che il Consiglio di indirizzo ha eletto Vice Presidente. Con lo stesso criterio si riduce eventualmente il numero dei membri da cooptare dal Consiglio di indirizzo o da selezionare secondo la procedura partecipata.

Ogni candidato deve essere, all’atto della candidatura, idoneo a rivestire la carica di consigliere ai sensi degli articoli 11, 12, 13. Per ognuno di essi deve essere presentata una scheda che ne illustri, oltre ai dati personali rilevanti, gli studi e i titoli conseguiti, le esperienze professionali, le cariche ricoperte e gli incarichi svolti, le opere compiute, le esperienze di gestione di patrimoni, le competenze e specialità acquisite nei settori di attività della Fondazione nonché la autocertificazione attestante il difetto di cause di ineleggibilità.

Con congruo anticipo, e comunque entro e non oltre il termine di cui al comma 1, la Fondazione provvede a rendere pubbliche le modalità con le quali tutti i soggetti e gli enti interessati potranno presentare candidature ai fini della elezione di cui all’articolo 9, comma 3, lettera h). Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato da idonea autocertificazione con allegato aggiornato curriculum vitae.

Il Consiglio di indirizzo in carica, nella seduta in cui approva il bilancio del quarto esercizio dal suo insediamento, dopo tale incombente, procede alla nomina dei nuovi consiglieri.

A tal fine, previa verifica dei requisiti, nomina consiglieri i designati ed i selezionati ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 3, art. 9; quindi alla elezione dei due membri di cui alla lettera h) dello stesso comma con deliberazione che riporti il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Qualora nella elezione dopo due votazioni non sia raggiunta la maggioranza qualificata occorrente, si procede ad altra votazione in base alla quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto la metà più uno dei voti degli intervenuti.

Qualora anche in questa non si raggiunga il quorum, si procede ad una quarta votazione nella quale risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di questi il candidato più anziano.

Qualora uno o più enti competenti ai sensi dell’articolo 9 non provvedano alla designazione entro i termini stabiliti dal comma 1 del presente articolo, ovvero entro i successivi dieci giorni dal ricevimento di apposito invito inviato dal Presidente, la proposta di nomina è demandata ad un Comitato dei Garanti, di cui al comma 11 del presente articolo che provvederà entro cinque giorni alla richiesta fattane dal Presidente.

Qualora il Consiglio di indirizzo all’atto della nomina accerti in alcuno dei candidati la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 11, il Presidente richiede senza indugio all’ente designante interessato una nuova designazione da far pervenire entro cinque giorni dalla data della richiesta. Qualora l’ente non proceda entro il termine indicato, la proposta di nomina è demandata ad un Comitato dei Garanti di cui al comma 11 del presente articolo che provvederà entro cinque giorni dalla richiesta fattane dal Presidente.

Il Comitato dei Garanti, composto da persone di chiara e indiscussa fama, è formato da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello del rinnovo delle cariche e resta in carica fino alla nomina del successivo.

Completata la nomina il Consiglio di indirizzo uscente fissa la data di insediamento del nuovo Consiglio di indirizzo dando mandato al Presidente per la convocazione.

Alla scadenza del mandato i consiglieri rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i loro successori con l’insediamento di cui al comma che precede.

Art. 11 | Requisiti per la designazione, la candidatura e la nomina

I designati e i candidati alle cariche di componenti gli organi collegiali della Fondazione devono essere cittadini italiani, nonché, in ragione di almeno la metà, residenti da almeno tre anni in provincia di Modena ed essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, decadenza o sospensione così come stabilito nei successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l’adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l’indipendenza e la terzietà dell’Ente anche sulle basi delle previsioni di cui all’art. 14.

La Fondazione assicura la presenza nei propri organi del genere meno rappresentato.

Non possono essere eletti componenti gli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto dichiarazione di impegno d’onore a non candidarsi per incarichi politici presso le istituzioni di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), nell’anno successivo alla cessazione della carica.

Art. 12 | Ineleggibilità

Non può essere eletto, designato o nominato membro del Consiglio di indirizzo, Presidente della Fondazione, Vice Presidente della Fondazione, membro del Comitato di Gestione, membro del Collegio Sindacale, e se eletto, designato o nominato decade:

a) chi non è cittadino italiano;
b) chi non è in possesso dei requisiti di professionalità di cui al successivo articolo 13;
c) chi ha ricoperto la carica di organo della Fondazione o è stato membro di un organo della Fondazione per due mandati consecutivi non cessati nel triennio anteriore alla nomina, designazione o elezione. Ai sensi del presente punto i mandati consecutivi si computano indipendentemente dall’organo mentre non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale;
d) chi ricopre o abbia ricoperto nei dodici mesi anteriori alla nomina, designazione o elezione la carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; di assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, di presidente della Regione, di presidente della provincia, di sindaco, di presidente e di componente del consiglio circoscrizionale, di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, di presidente e di componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di presidente e di componente degli organi delle comunità montane, e comunque coloro che ricoprono una carica istituzionale di natura politica;
e) il candidato ad incarichi politici elettivi presso le istituzioni pubbliche di cui sopra alla lettera d);
f) chi svolge o ha svolto negli ultimi dodici mesi funzioni di amministrazione, controllo e direzione nella Società bancaria conferitaria, nelle sue controllate o partecipate;
g) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti il Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale;
h) chi ha svolto, per i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedura di amministrazione straordinaria a meno che non siano decorsi tre anni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti senza che siano intervenute altre cause di ineleggibilità;
i) chi all’atto della nomina si trova in una delle situazioni di sospensione dalla carica di cui al successivo art. 15;
l) chi è componente il Comitato dei garanti di cui all’art. 10, comma 11, del presente statuto.

Sono ineleggibili per difetto dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4, lett. g) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153:

a) l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per reato non colposo;
d) coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste al precedente comma lettera c), salvo il caso di estinzione del reato;
e) coloro che sono stati condannati al risarcimento danni alla Fondazione per dolo o colpa grave;
f) coloro che si trovano in conflitto d’interesse concreto, attuale e personale con particolare riferimento a situazioni di contenzioso pendente;
g) coloro che sono stati dichiarati decaduti e non sia ancora decorso un quinquennio dalla data di dichiarazione.

Art. 13 | Requisiti di professionalità

I componenti il Consiglio di indirizzo e il Comitato di gestione devono essere individuati con l’esclusiva finalità di favorire il buon funzionamento della Fondazione, il perseguimento degli scopi statutari, la rappresentatività degli interessi connessi ai settori d’intervento della Fondazione, tra persone che:

– abbiano acquisito conoscenze specialistiche nei settori di intervento della Fondazione, ovvero in settori funzionali o utili per il funzionamento e la vita della stessa, attestate dalla avvenuta iscrizione in albi professionali, dallo svolgimento di attività imprenditoriale o accademica, di insegnamento superiore, di funzioni dirigenziali o direttive in enti pubblici o privati per almeno un biennio;
– ovvero abbiano acquisito significativa e comprovata esperienza e conoscenza del territorio, tale da conferire particolare autorevolezza e garantire l’adeguatezza ai compiti da svolgere, nei settori rilevanti di intervento della Fondazione.

Art. 14 | Incompatibilità e decadenza

Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di indirizzo:

  1. dipendenti non docenti dello Stato e degli enti parastatali ad eccezione dei Vicepresidi, che ove assumano temporaneamente le funzioni di Preside si autosospendono dalla carica con comunicazione al Presidente, compresi coloro che svolgono funzioni di amministrazione e controllo o rappresentano all’esterno gli enti designanti;
  2. dipendenti dell’amministrazione cui compete la vigilanza sulla Fondazione;
  3. coloro che rivestono la carica di amministratore, lo stato di dipendente non docente ad eccezione dei vicepresidi, che ove assumano temporaneamente le funzioni di Preside si autosospendono dalla carica con comunicazione al Presidente, e soggetti non docenti in rapporto di collaborazione non occasionale, anche a tempo determinato, dell’ente designante, nonché di società, consorzi e organismi da questi controllati compresi coloro che svolgono funzioni di amministrazione e controllo o rappresentano all’esterno gli enti designanti;
  4. coloro che ricoprono cariche o funzioni in altre Fondazioni di origine bancaria;
  5. coloro che ricoprono la carica di amministratore delle organizzazioni con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
  6. coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
  7. coloro che svolgono funzioni di controllo nell’ente designante nonché coloro che detengono con l’ente rapporti di collaborazione occasionale diversi da quelli professionali specifici;
  8. coloro che in qualsiasi momento perdono i requisiti previsti dallo statuto.

I casi di incompatibilità sopra riportati sono riferibili anche ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché al Segretario. La carica di componente il Consiglio di indirizzo è incompatibile con quella di componente il Comitato di gestione, ad eccezione delle cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di indirizzo. Sono inoltre incompatibili fra loro le cariche di componente il Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale. La funzione di Segretario è altresì incompatibile con la carica di componente di qualunque organo della Fondazione.
In caso di incompatibilità, la mancata rimozione della causa entro trenta giorni dal suo verificarsi determina la decadenza.
Il consigliere, il componente il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale che senza giustificato motivo non intervenga per due volte consecutive alle riunioni del rispettivo organo decade dalla carica.
La decadenza opera immediatamente con dichiarazione dell’organo di appartenenza.

Art. 15 | Sospensione della carica

Costituiscono cause di sospensione dalla carica di componente il Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale nonché dalle funzioni di Segretario della Fondazione:

a) la condanna non definitiva;
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

b) l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste al precedente punto a);

c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Nelle ipotesi previste alle lettere c) e d) del comma precedente, la sospensione si applica per l’intera durata delle misure applicate.
La sospensione è dichiarata dall’organo di appartenenza.

Art. 16 | Competenze del Consiglio di indirizzo

Sono attribuiti al Consiglio di indirizzo, oltre ai compiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, anche quelli di:

a) eleggere fra i propri componenti il Presidente e, su proposta di questi, il Vice Presidente;
b) eleggere su proposta del Presidente gli altri componenti il Comitato di gestione con un’unica votazione sull’intera lista di candidati;
c) revocare in tutto o in parte i componenti il Comitato di gestione in caso di gravi violazioni di legge o di statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di indirizzo o quando ricorra una giusta causa, con delibera motivata che riporti la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto su proposta di almeno quattro di essi;
d) verificare ogni due anni l’operato del Comitato di gestione e la coerenza dell’attività dallo stesso svolta con gli indirizzi dati;
e) approvare il documento programmatico previsionale;
f) deliberare l’istituzione di imprese strumentali nonché l’acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
g) istituire commissioni tecniche e scientifiche con funzioni propositive e consultive anche a carattere permanente, definendone compiti, durata e compensi;
h) verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e la inesistenza di incompatibilità e di cause di sospensione o decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
i) autorizzare la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità degli organi per atti compiuti senza dolo o colpa grave;
l) approvare il bilancio consuntivo;
m) approvare il codice etico della Fondazione e disciplinarne l’applicazione.

Il Consiglio di Indirizzo definisce con apposito regolamento le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti gli organi, comprese le procedure relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e definisce le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Art. 17 | Funzionamento del Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove di regola ogni quadrimestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

Le adunanze sono validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite l’esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

È convocato dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno da inviarsi con strumento, anche telematico, che attesti la ricezione, ai componenti il Consiglio di indirizzo ed il Collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione. L’avviso viene inviato anche ai componenti il Comitato di gestione che hanno diritto di intervento senza diritto di voto. Non hanno parimenti diritto di voto il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di indirizzo viene altresì convocato entro trenta giorni qualora almeno quattro consiglieri o il Collegio sindacale lo richiedano per iscritto indicando l’oggetto su cui deliberare.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente, ovvero chi sostituisce il Presidente a norma dell’articolo 18 comma 10.

Alle riunioni partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni, salvo quanto prescritto nel successivo comma 8, nell’art. 18, comma 2 nonché nell’articolo 27, comma 1, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le modifiche allo statuto ed ai regolamenti interni devono essere deliberate, sentito il Comitato di gestione, con la maggioranza dei due terzi arrotondato all’unità inferiore dei componenti in carica aventi diritto al voto, in primo e secondo scrutinio. Dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Le votazioni relative a elezioni o a designazioni a cariche nonché quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio di indirizzo o il Comitato di gestione, si effettuano per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

Nel caso vengano nominati nelle Commissioni di cui all’articolo 16, lettera g) componenti degli organi della Fondazione, il relativo compenso deve essere preventivamente concordato con gli interessati, sentito il Collegio sindacale. Qualora si tratti di membri del Consiglio d’indirizzo, deve essere riconosciuto esclusivamente un trattamento indennitario collegato all’effettiva partecipazione ai lavori dell’organo e alle spese sostenute.

I verbali delle sedute del Consiglio di indirizzo sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

In mancanza del Segretario, alla redazione e sottoscrizione del verbale provvede un consigliere o un dipendente della Fondazione a ciò delegato dal Presidente.

Art. 18 | Presidente

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di indirizzo fra i suoi componenti e restano in carica quattro anni.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti con deliberazione che riporti il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora dopo due votazioni non sia raggiunta la maggioranza qualificata di cui al precedente periodo, Il Presidente e il Vice Presidente potranno essere eletti con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per assicurare la stabilità e la continuità dell’azione della Fondazione il mandato del Presidente e del Vice Presidente è sfasato di due anni rispetto al quello del Consiglio di indirizzo e scade quindi con l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo all’insediamento del Consiglio di indirizzo. Il Presidente in scadenza si attiva tempestivamente perché, con le procedure previste dal precedente art. 10, siano designati dagli enti competenti i consiglieri in sostituzione del medesimo e del Vice Presidente in scadenza. Possono essere designati come nuovi consiglieri anche il Presidente e Vice Presidente in scadenza qualora non versino in alcuna situazione di ineleggibilità, ed in particolare in quella prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c). Alla nomina dei due nuovi consiglieri provvede il Consiglio di indirizzo in carica nella stessa seduta in cui approva il bilancio del secondo esercizio successivo al suo insediamento e in cui scade quindi il mandato del Presidente e del Vice Presidente. I consiglieri così nominati scadono con il Consiglio di indirizzo di cui entrano a fare parte.

Nella stessa seduta il Consiglio di indirizzo provvede a convocare nuova seduta, da tenersi entro e non oltre 40 giorni, in cui procedere alla elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente. Tale seduta è presieduta e convocata dal Presidente uscente che resta in carica sino all’effettiva elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente eletto propone i nominativi del nuovo Comitato di gestione da eleggersi dal Consiglio di indirizzo. A tal fine può richiedere l’aggiornamento della stessa seduta ad una data da fissarsi non oltre i 30 giorni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo ed il Comitato di gestione.

Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti, di vigilanza sull’esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte e sul perseguimento delle finalità istituzionali.

In situazioni di urgenza improrogabile, con il parere favorevole del Segretario, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari di competenza del Comitato di gestione da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualsiasi grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Art. 19 | Comitato di gestione

I compiti di gestione, di proposta e di impulso dell’attività della Fondazione nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di indirizzo sono attribuiti al Comitato di gestione, composto da tre membri nominati dal Consiglio di indirizzo, oltre al Presidente ed al Vice Presidente.

Sono applicabili ai componenti il Comitato di gestione gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del presente statuto.

Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni dalla data di insediamento e scade, unitamente al mandato del Presidente che ne ha proposto l’elezione ai sensi del precedente articolo 18, alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo all’insediamento.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, ad iniziativa del Presidente dovrà sollecitamente esserne promossa la sostituzione. Il mandato di chi subentra scade con quello dell’organo di cui è divenuto parte.

Il Comitato di gestione resta in carica fino all’insediamento del successivo.

Il Comitato di gestione opera secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore reale del patrimonio, lo impiega in modo da ottenerne una adeguata redditività anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati.

Ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservato al Consiglio di indirizzo dalla legge o dal presente statuto.

Il Comitato di gestione verifica per i propri componenti, esclusi il Presidente ed il Vice Presidente, nonché per il Segretario la sussistenza dei requisiti, la inesistenza di situazioni di incompatibilità e di cause di decadenza o sospensione ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

Art. 20 | Funzionamento del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove di norma una volta al mese.

Le adunanze sono validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché risultino garantite l’esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

È convocato dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno da inviarsi ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione.

Il Comitato di gestione viene altresì convocato qualora almeno due suoi componenti o il Collegio sindacale lo richiedano per iscritto indicando l’oggetto su cui deliberare.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente, ovvero un componente a ciò designato volta per volta dallo stesso Comitato di gestione.

Alle riunioni partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Nel caso di nomina in Commissioni con funzioni propositive e consultive, anche a carattere permanente, di componenti degli organi della Fondazione, il relativo compenso deve essere preventivamente concordato con gli interessati, sentito il Collegio sindacale. Qualora si tratti di membri del Consiglio di indirizzo, deve essere riconosciuto esclusivamente un trattamento indennitario collegato all’effettiva partecipazione ai lavori dell’organo e alle spese sostenute.

I verbali delle sedute del Comitato di gestione sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

In mancanza del Segretario, alla redazione e sottoscrizione del verbale provvede un membro del Comitato o un dipendente della Fondazione a ciò delegato dal Presidente.

Art. 21 | Collegio sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio di indirizzo, che ne nomina contemporaneamente il Presidente, con le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dal presente statuto e, in quanto compatibili, dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile e dalle norme del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Per la nomina si applicano le modalità previste per i consiglieri all’articolo 10, commi 4, 5 e 6, 7 e 8 del presente statuto.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 2397 del codice civile. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall’ufficio.

Sono applicabili ai componenti il Collegio sindacale gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del presente statuto.

I sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta di seguito all’altra.

Il Collegio sindacale resta in carica fino all’insediamento del successivo.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, subentra il sindaco supplente più anziano di età, il quale resta in carica fino alla prima riunione del Consiglio di indirizzo che procede all’integrazione del Collegio stesso.

Il mandato di chi subentra scade con quello dell’organo di cui è divenuto parte.

Il Collegio sindacale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e la inesistenza di incompatibilità e di cause di sospensione o decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

Al Collegio sindacale compete anche la revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 qualora la medesima non sia stata attribuita dal Consiglio di indirizzo ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

Con la eventuale deliberazione di nomina della società di revisione viene altresì determinato il corrispettivo da riconoscere a quest’ultima.

L’incarico della eventuale società di revisione dura quattro anni e non può essere rinnovato che una sola volta di seguito all’altra.

Art. 22 | Segretario

Il Segretario sovrintende agli uffici della Fondazione e ne organizza le funzioni e il personale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Comitato di gestione con funzioni consultive e propositive; può far inserire a verbale proprie dichiarazioni.

Il Segretario provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di indirizzo e del Comitato di gestione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti per i quali abbia avuto delega dal Comitato di gestione.

Sono applicabili al Segretario e a chi lo sostituisce gli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente statuto.

Il Segretario deve possedere conoscenze specialistiche in materie economiche, giuridiche o finanziarie, acquisite mediante l’esercizio della libera professione attestata dalla avvenuta iscrizione negli appositi albi; ovvero di attività accademica nei medesimi ambiti; ovvero di funzioni dirigenziali o direttive in enti pubblici o privati.

Il Segretario è nominato dal Comitato di gestione che determina il rapporto di lavoro ed il relativo compenso.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario ne adempie le funzioni il dipendente o la persona all’uopo delegato dal Comitato di gestione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento di questi.

Art. 23 | Indennità

I corrispettivi, comunque quantificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura della Fondazione e con l’assenza di finalità lucrative.

I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni nel limite massimo dello 0,40% del patrimonio di bilancio. Il limite dello 0,40% è fissato in relazione all’attuale consistenza del patrimonio di bilancio. Qualora detto patrimonio dovesse subire variazioni, detto limite sarà adeguato ai criteri fissati dal competente Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ai componenti il Consiglio di indirizzo compete una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni.

Ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale compete un compenso annuo nonché una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni dei predetti organi nonché del Consiglio di indirizzo.

Ai componenti il Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione ed il Collegio sindacale spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle rispettive funzioni da erogarsi secondo criteri predeterminati dal Consiglio di indirizzo.

La misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza – quando non risultano determinabili secondo criteri stabiliti dalla legge o dall’Autorità di vigilanza – è stabilita dal Consiglio di indirizzo, sentito il Collegio sindacale.

In caso di partecipazione nella medesima giornata a più riunioni anche in organi diversi della Fondazione, è fatto divieto di corrispondere ad un soggetto più di un gettone di presenza.

Art. 24 | Obblighi di comunicazione

Ciascun componente gli organi della Fondazione ha l’obbligo di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano al Presidente dell’organo di appartenenza nonché al Presidente del Collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio sindacale comunica le cause che lo riguardano agli altri sindaci.

Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi per conto proprio o di terzi in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente dell’organo di appartenenza e al Presidente del Collegio sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali può determinarsi il predetto conflitto.

Nel caso di violazione dei doveri di cui ai commi precedenti, l’interessato può essere dichiarato decaduto dall’organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 25 | Bilanci

L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di indirizzo approva il documento programmatico previsionale relativo all’esercizio successivo e lo trasmette entro 15 giorni all’Autorità di vigilanza.

Il Comitato di gestione sottopone all’approvazione del Consiglio di indirizzo il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione depositandoli nella sede della Fondazione almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio di indirizzo stesso.

Entro lo stesso termine il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione sono messi a disposizione del Collegio sindacale e della società di revisione ove nominata affinché predispongano la propria relazione.

Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

In particolare il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di indirizzo approva il bilancio dell’esercizio e la relazione sulla gestione predisposti dal Comitato di gestione ed accompagnati dalla relazione del Collegio sindacale, e lo trasmette entro quindici giorni all’Autorità di vigilanza. Sono fatte salve le diverse disposizioni dell’emanando regolamento dell’Autorità di vigilanza.

Il Consiglio di indirizzo, prima della scadenza del proprio mandato, su proposta del Comitato di gestione, redige e presenta in seduta pubblica alla collettività del territorio di cui all’articolo 3 del presente statuto il bilancio di missione contenente il rendiconto dell’attività svolta in relazione agli indirizzi ed ai programmi approvati.

Per quanto concerne la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la redazione del bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, si osservano le disposizioni del codice civile in materia di società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 26 | Trasparenza

La Fondazione rende pubbliche informazioni complete sulla sua attività. Le informazioni sono rese in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

Sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni e curricula dei componenti degli organi.

La Fondazione indica altresì sul sito internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.

Nei bandi sono indicati gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.

Sono inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalla Fondazione ex post in merito all’esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Art. 27 | Liquidazione

La Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo modalità previsti dalla legge, con delibera assunta con la maggioranza di almeno nove voti favorevoli del Consiglio di indirizzo e con l’approvazione dell’Autorità di vigilanza, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

L’eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione.

Art. 28 | Norme transitorie e finali

Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore alla data della loro approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza.

Le modifiche apportate alla composizione del Consiglio di indirizzo di cui all’art. 9 si applicano in sede di rinnovo, integrazione e/o sostituzione dei componenti il Consiglio di indirizzo in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie da parte dell’Autorità di vigilanza.