Regolamento per la gestione del patrimonio
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 6, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, di seguito indicata come “Fondazione”, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.
TITOLO I
Principi generali
Art. 2 – Finalità del processo di gestione del patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.
Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
- Ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;
- Adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- Efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
La Fondazione verifica regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.
Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- salvaguardia del valore reale del patrimonio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all’attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie, in funzione delle politiche di impiego periodicamente definite;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
Nelle scelte degli strumenti di impiego, la Fondazione:
- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro;
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
- può ricorrere a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l’integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.
Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all’indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l’esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per centro della consistenza patrimoniale.
Art. 3 – Fondo stabilizzazione erogazioni
In coerenza con le finalità degli investimenti, di cui al precedente art. 2, la Fondazione alimenta, ove possibile un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.
La Fondazione ritiene adeguato un fondo la cui consistenza sia coerente con quanto previsto dalla programmazione pluriennale.
Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l’intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.
TITOLO II
Attribuzioni e responsabilità nel processo di investimento
Art. 4 – Separazione ruoli e responsabilità
Il Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione, il Collegio sindacale e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio sindacale vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.
Art. 5 – Consiglio di indirizzo
Sono di competenza del Consiglio di indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:
- definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo benchmark strategico (c.d. asset allocation strategica). La scelta del benchmark strategico tiene conto del peso del portafoglio strategico;
- individuazione, d’intesa con il Comitato di gestione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
- elaborazione degli indirizzi generali;
- destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in particolare con lo sviluppo economico.
Il Consiglio di indirizzo provvede alla definizione dei criteri generali per l’affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell’art. 7, comma 15, dello Statuto.
Art. 6 – Comitato di gestione
Sono di competenza del Comitato di gestione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di indirizzo.
In particolare, nell’ambito dei compiti concernenti l’attuazione delle politiche di investimento individuate dal Consiglio di indirizzo e la definizione delle modalità operative della Struttura operativa interna, spettano al Comitato di gestione:
- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d’investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio di indirizzo;
- l’amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- la individuazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio di indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio non strategico;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- l’assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l’assistenza della Struttura operativa interna;
- la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
- la selezione di eventuali advisor/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell’art. 19 del presente Regolamento.
In caso di urgenza, o quando lo richiedano ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente della Fondazione, con il parere favorevole del Segretario e sentiti i componenti della Commissione finanza, se attivata, potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto, sottoponendo alla ratifica del Comitato di gestione alla prima adunanza.
Art. 7 – Informative del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione relaziona almeno ogni semestre il Consiglio di indirizzo circa l’andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base dei rapporti periodici forniti dalla Commissione finanza ove attivata.
Art. 8 – Commissione finanza
Il Comitato di gestione può istituire una Commissione finanza cui assegnare poteri di controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze statutarie. La Commissione finanza è composta da un numero massimo di cinque componenti. La Commissione finanza risponde del proprio operato nei confronti del Comitato di gestione. Nell’esercizio della sua attività di vigilanza il Comitato di gestione ha accesso agli atti della Commissione finanza.
Possono essere delegate alla Commissione finanza attribuzioni nell’ambito delle seguenti materie:
- verifica e controllo periodico dell’attività d’investimento diretto o tramite intermediari abilitati;
- monitorare su base almeno trimestrale il rischio complessivo e quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti dai gestori o dall’eventuale advisor;
- valutare la coerenza dell’assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e se necessario proporre eventuali ribilanciamenti;
- controllare l’attività dei gestori e proporre eventuali affidamenti e revoche di incarico;
- analizzare i bisogni finanziari della Fondazione e proporre eventuali conferimenti e prelievi di liquidità dalle gestioni;
- svolgere attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Comitato di gestione.
Alla Commissione finanza, il Comitato di gestione può attribuire deleghe in tema di gestione delle attività di tesoreria della Fondazione.
Art. 9 – Struttura operativa interna
Nell’ambito della struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione, coordinata dal Segretario, di supporto alle decisioni del Comitato di gestione e alla Commissione finanza, se istituita, con il compito di:
- sorvegliare i rischi e le perfomance degli investimenti collaborando con l’eventuale advisor;
- controllare l’attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d’investimento impartite;
- curare la gestione delle attività di tesoreria;
- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento assunte dal Comitato di gestione;
- monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all’attuazione dei programmi erogativi.
TITOLO III
Investimenti
Art. 10 – Composizione degli investimenti
In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il “patrimonio strategico” e investimenti costituenti il “patrimonio gestito”.
Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Comitato di gestione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell’impiego.
Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio di indirizzo tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.
Art. 11 – Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito
Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio di indirizzo, il Comitato di gestione tiene in particolare conto i seguenti elementi:
- coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione;
- rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- flusso di liquidità periodico;
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento;
- grado di liquidabilità dell’investimento.
Art. 12 – Diversificazione degli investimenti
Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l’obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.
In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell’esposizione più rilevante dell’attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell’arco di sei mesi. Nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre la Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.
In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell’esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l’aumento di valore ha carattere durevole. Nel caso in cui il superamento abbia carattere durevole, il Comitato di gestione predispone un piano di rientro, da sottoporre al Consiglio di indirizzo e, una volta approvato, ne dà tempestiva comunicazione all’Autorità di Vigilanza.
Art. 13 – Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito
La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.
La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.
Nella valutazione del rischio complessivo connesso all’insieme delle politiche di investimento in essere, il Comitato di gestione considera in particolare i rischi di:
- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.
Art. 14 – Utilizzo contratti e strumenti derivati
I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione diretta del patrimonio:
- con finalità di copertura, allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, opportunamente documentate da evidenze interne della Fondazione, con riferimento all’intento di porre in essere la copertura di cui trattasi e alla correlazione tra le caratteristiche delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
- in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. Intendendosi per tali le operazioni in cui l’eventuale impatto patrimoniale sia quantificabile fin dall’inizio.
Ove la gestione di portafoglio venga affidata ad intermediari abilitati, l’impiego degli strumenti finanziari derivati ha luogo nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d’Italia l’8 maggio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con l’indicazione di:
- un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
- un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l’obiettivo di rendimento;
- un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.
Le suddette limitazioni non si applicano alla porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell’Unione europea.
Art. 15 – Investimenti del patrimonio strategico
Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico, gli investimenti collegati alla missione (mission connected investments), con particolare riferimento a quelli che perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico.
La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa delle società partecipate, ma, esercitando i diritti dell’azionista, vigila affinché la conduzione dell’impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano. Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:
- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
- presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell’investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.
TITOLO IV
Modalità di Gestione del patrimonio
Art. 16 – Modalità di Gestione del patrimonio
La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l’eventuale supporto di advisor, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l’affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.
Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Comitato di gestione.
Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Comitato di gestione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità. Il Comitato di gestione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite. In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione ed esercita anche le funzioni di cui al precedente art. 9 fermo restando il coordinamento da parte del Segretario.
TITOLO V
Principi di selezione del gestore e dell’Advisor
Art. 17 – Principi generali
Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione di norma si avvale delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione.
Art. 18 – Principi di selezione degli intermediari abilitati
La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:
- l’assetto e la solidità dell’intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- l’economicità dell’offerta;
- le perfomance finanziarie precedenti.
Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Comitato di gestione, in modo da ottenere valutazioni comparabili.
Nell’assegnazione dei mandati di gestione, il Comitato di gestione, invitati almeno due intermediari, verifica le proposte, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l’affidamento dell’incarico nell’esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio di indirizzo.
La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della Struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi anche per attività svolte in precedenza.
Art. 19 – Principi di selezione dell’Advisor
La selezione dell’advisor da parte del Comitato di gestione tiene conto fra l’altro dei seguenti elementi:
- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell’offerta.
Nell’assegnazione dell’incarico il Comitato di gestione, invitati almeno due consulenti ritenuti idonei, verifica le proposte e delibera l’affidamento nell’esclusivo interesse della Fondazione.
L’incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della Struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti o affini fino al terzo grado incluso o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.
TITOLO VI
Principi di monitoraggio e rendicontazione
Art. 20 – Monitoraggio
Il Comitato di gestione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna o la Commissione finanza, se istituita, fornisce al Comitato di gestione tutte le informazioni necessarie per l’attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Comitato di gestione di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.
Il Collegio sindacale provvede alla verifica periodica dell’adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell’attività di gestione del patrimonio.
Art. 21 – Rendicontazione
Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell’impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.
Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un’esposizione degli strumenti finanziari a prezzi o valori correnti omogenei. Nella nota integrativa sono altresì fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell’esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle perfezionate nell’ambito delle gestioni di portafogli. Per gli strumenti finanziari che incorporano derivati la rendicontazione ha luogo indicando in Nota integrativa il relativo elenco ripartito per tipologia di derivato incorporato.
TITOLO VII
Pubblicità del Regolamento e del bilancio
Art. 22 – Pubblicità del Regolamento e del bilancio
Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.